IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo  del  L'Aquila,
prot. n. 30574/GAB/ del 22 settembre 2010, con la  quale  viene  data
comunicazione dell'avvenuta  notifica  al  Consigliere  regionale  ed
Assessore  regionale  alla  sanita'  della  Regione   Abruzzo   dott.
Lanfranco Venturoni dell'ordinanza, con la quale  il  GIP  presso  il
Tribunale di Pescara ha disposto nei suoi confronti la  misura  degli
arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell'art.  15,  comma
4-ter, della citata legge n. 55/1990; 
  Vista l'ordinanza, emessa in data 21 settembre 2010 dal GIP  presso
il Tribunale di Pescara e  trasmessa  dall'Ufficio  Territoriale  del
Governo de L'Aquila con nota Prot./GAB/32083 del 6 ottobre 2010,  con
la quale e' stata disposta l'applicazione della misura della custodia
cautelare degli arresti domiciliari di cui all'art. 284  c.p.p.,  per
le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, comma 2, 110 e 314
c.p., 61 n. 2 c.p., 319 c.p., 323 c.p., 322, comma 4, c.p., 321 c.p.; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalla carica di «....consigliere regionale  ed
assessore regionale» quando e' disposta, tra l'altro,  l'applicazione
della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari,  di  cui
all'art. 284 del codice di procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali, e' tuttora  applicabile  nei  confronti  dei  consiglieri  ed
assessori regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di  cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 21 settembre 2010 decorre la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge  n.
55/1990 e successive modificazioni; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale ed il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 21 settembre 2010 e' accertata la  sospensione  del
dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di  consigliere  regionale  ed
Assessore regionale alla sanita'  della  Regione  Abruzzo,  ai  sensi
dell'art.15, comma  4-bis,  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  e
successive modificazioni. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 14 dicembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi